Art. 14.
(Litisconsorzio e intervento volontario).

      1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Si applica l'articolo 2, comma 7. Il litisconsorzio necessario può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
      2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
      3. Possono intervenire volontariamente per adesione, entro il termine perentorio di cui all'articolo 32, comma 1, o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato oppure parti del rapporto tributario o previdenziale controverso. In ogni caso, non possono intervenire nel processo tributario gli enti esponenziali che si ergono a tutela di una generica e indefinita categoria di contribuenti.
      4. Le parti chiamate si devono costituire in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
      5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti costituite e

 

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costituendosi, a loro volta, nelle forme di cui al comma 4.
      6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente per adesione non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse, al momento della costituzione, è già decorso il termine perentorio previsto dalle singole leggi di competenza.
      7. L'agente della riscossione, nelle liti promosse nei suoi confronti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.